I PIANI ENERGETICI DELL’EUROPA
Le crescenti prove relative ai cambiamenti climatici e alla sempre maggiore dipendenza dall’energia hanno ribadito la determinazione dell’Unione europea (Unione) a diventare il primo continente e la prima economia al mondo a impatto zero sul clima, garantendo che l’energia consumata sia sicura, affidabile, competitiva, prodotta a livello locale e sostenibile.
Il Green Deal europeo si prefigge di rendere le politiche in materia di clima, energia, trasporti e tassazione adatte a ridurre di almeno il 55 % le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, una condizione stabilita come obbligo vincolante nella normativa europea sul clima. Gli obiettivi energetici sono determinanti per la produzione di energia più pulita grazie a ricerca e innovazione in ambito tecnologico e agli investimenti in edifici ristrutturati ed efficienti dal punto di vista energetico.
Tali obiettivi si fondano sulla strategia dell’Unione dell’energia (2015) che, insieme al regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia, definisce le dimensioni della politica energetica dell’Unione.
- La diversificazione delle fonti di energia dell’Unione, che vanno dai combustibili fossili al nucleare e alle rinnovabili (energia solare, eolica, da biomassa, geotermica, idroelettrica e mareomotrice) per garantire la sicurezza energetica.
- La creazione di un mercato interno dell’energia interamente integrato ed efficiente privo di ostacoli tecnici o normativi.
- Il miglioramento dell’efficienza energetica e dell’interconnessione tra le reti energetiche, nonché la riduzione delle emissioni.
- Il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio in linea con gli impegni stabiliti nell’accordo di Parigi.
- La promozione della ricerca nelle tecnologie energetiche pulite e a basse emissioni di carbonio, e l’assegnazione della priorità ad attività di ricerca e innovazione per trainare la transizione energetica e migliorare la competitività.
L’articolo 194 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea introduce una base giuridica specifica per il settore dell’energia, fondata su competenze condivise fra l’Unione e gli Stati membri dell’Unione, guidandoli verso una politica energetica comune.
NEL FRATTEMPO, IN ITALIA
La finalità della normativa italiana in materia di energia è accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese e di transizione energetica. E la persegue mediante disposizioni in materia di impiego di energia da fonti rinnovabili che siano coerenti agli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (-55% di emissioni climalteranti rispetto al 1990) e 2050 (net-zero).
La RED II definisce tutto quello che serve per raggiungere gli obiettivi di incremento della quota di FER attesi al 2030: meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico. Inoltre, riporta le disposizioni necessarie ad attuare le misure del PNRR sempre sul tema di fotovoltaico, eolico e altre fonti, in conformità con il PNIEC.
Questa decisione, arrivata con un certo ritardo, si spera possa riattivare lo sviluppo delle rinnovabili in Italia, anche attraverso le Comunità energetiche, di cui la RED 2 è stata la “madre”: è stato proprio la Renewable Energy Directive 2018/2001 a introdurre per la prima volta nella legislazione italiana le definizioni di autoconsumo collettivo e di CER sotto forma di “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e di “Comunità di Energia Rinnovabile”.
La RED II, nei vari punti, riporta delle note riguardanti aspetti importanti del processo decisionale su come e dove debbano essere sviluppate le rinnovabili. Tali fonti sono specificate al punto 2: per energia da fonti rinnovabili s’intendono eolico, solare termico e fotovoltaico, geotermica, energia dal mare in tutte le sue forme, idroelettrica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Tra le definizioni non mancano quelle di autoconsumo e di comunità energetiche, ormai parte integrante dello scenario energetico. Proprio sulle comunità energetiche rinnovabili vengono dedicati diversi punti per specificare non solo la loro definizione, ma anche la loro modalità di interazione con il sistema energetico e anche stabilire un adeguato sistema di monitoraggio e di analisi del sistema.
Sui regimi di sostegno, il decreto specifica che per i grandi impianti, con potenza pari o superiore a 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso. Per gli impianti di piccola taglia, inferiori a 1 MW, l’incentivo è attribuito secondo diversi meccanismi. Tra questi si legge, per esempio, che per gli impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità energetiche o di configurazioni di autoconsumo collettivo si può accedere a un incentivo diretto che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia auto consumata istantaneamente.
La RED 2 promuove l’abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo e stabilisce le condizioni di cumulabilità con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e dei sistemi di energy storage nonché con altri regimi di sostegno, ivi inclusi quelli del PNRR.
L’aggiornamento della direttiva sulle energie rinnovabili (RED III), già concordato tra i deputati e il Consiglio, porta la quota vincolante di rinnovabili nel consumo finale di energia dell’UE al 42,5% (dal 32%) entro il 2030, con l’obiettivo di raggiungere il 45%.